NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di piùChiarimento
-
"Buongiorno, volevo chiedere conferma sulla percentuale della fidejussione rispetto al totale dell'ammontare del bando di gara nel momento in cui la gara venisse vinta. Chiedo questo in quanto il nostro avvocato ha interpretato che per partecipare serva il 2% mentre nel momento in cui la fidejussione va estesa per il periodo di 4 anni a gara vinta l'importo debba essere del 10%. Grazie in anticipo per il chiarimento. Saluti"
Domanda del: 24/03/2022 aggiornata il 24/03/2022 -
Si conferma quanto stabilito all’articolo 8 del Disciplinare di Gara ovvero che per la partecipazione alla procedura di gara è necessario, a pena di esclusione, che l’offerta sia corredatada una garanzia provvisoriapari al 2% dell’importo a base d’asta (si veda articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nonché, ove la società partecipante sia tenuta, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore, come indicato alla lettera b), del medesimo articolo 8 del Disciplinare di Gara (si veda articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Si rinvia all’articolo 22, Disciplinare di Gara, in relazione alle modalità di svincolo della garanzia provvisoria.
Nel caso di aggiudicazione della Gara, secondo quanto stabilito dall’articolo 103, comma 1, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché sulla base di quanto indicato all’articolo 22 del Disciplinare di gara, il fornitore dovrà rilasciare una garanzia definitiva “a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (…). Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento”.
La garanzia definitiva dovrà essere parametrata all’importo complessivo dell’accordo quadro e sarà svincolata nel corso dell’esecuzione di ciascun OdA, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito (si veda l’articolo 103, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Infine, si precisa che, l’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – richiamato dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del Disciplinare di gara – prevede le ipotesi di riduzione degli importi della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, nei seguenti casi: “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente”.