NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL CRONOMETRAGGIO SPORTIVO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DI MOTORISMO (AUTOMOBILISMO, MOTOCICLISMO, KARTING) IN MODALITÀ AUTOMATICA, AGGIUDICATA AD UN OPERATORE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
Soggetto aggiudicatore: | Federazione Italiana Cronometristi |
Oggetto: | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL CRONOMETRAGGIO SPORTIVO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DI MOTORISMO (AUTOMOBILISMO, MOTOCICLISMO, KARTING) IN MODALITÀ AUTOMATICA, AGGIUDICATA AD UN OPERATORE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO |
Tipologia di gara: | Accordo Quadro |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 672.500,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 672.500,00 € |
CIG: | 9134113C7D |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | SEGRETERIA GENERALE - D.lgs 50/2016 |
Aggiudicatario : | MYLAPS B.V. |
Data di aggiudicazione: | 25 maggio 2022 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 632.150,00 € |
Data pubblicazione: | 10 marzo 2022 13:30:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 04 aprile 2022 14:00:00 |
Data scadenza: | 14 aprile 2022 12:00:00 |
Durata dell'accordo quadro: | 48 mesi |
Documentazione gara: | |
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Tecnica: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
---|---|---|
![]() |
25 maggio 2022 13:20:46 | Atti di aggiudicazione |
Elenco chiarimenti
-
Chiarimento n. 1
Domanda:"Buongiorno, volevo chiedere conferma sulla percentuale della fidejussione rispetto al totale dell'ammontare del bando di gara nel momento in cui la gara venisse vinta. Chiedo questo in quanto il nostro avvocato ha interpretato che per partecipare serva il 2% mentre nel momento in cui la fidejussione va estesa per il periodo di 4 anni a gara vinta l'importo debba essere del 10%. Grazie in anticipo per il chiarimento. Saluti"
-
Risposta:
Si conferma quanto stabilito all’articolo 8 del Disciplinare di Gara ovvero che per la partecipazione alla procedura di gara è necessario, a pena di esclusione, che l’offerta sia corredatada una garanzia provvisoriapari al 2% dell’importo a base d’asta (si veda articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nonché, ove la società partecipante sia tenuta, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore, come indicato alla lettera b), del medesimo articolo 8 del Disciplinare di Gara (si veda articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Si rinvia all’articolo 22, Disciplinare di Gara, in relazione alle modalità di svincolo della garanzia provvisoria.
Nel caso di aggiudicazione della Gara, secondo quanto stabilito dall’articolo 103, comma 1, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché sulla base di quanto indicato all’articolo 22 del Disciplinare di gara, il fornitore dovrà rilasciare una garanzia definitiva “a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (…). Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento”.
La garanzia definitiva dovrà essere parametrata all’importo complessivo dell’accordo quadro e sarà svincolata nel corso dell’esecuzione di ciascun OdA, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito (si veda l’articolo 103, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Infine, si precisa che, l’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – richiamato dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del Disciplinare di gara – prevede le ipotesi di riduzione degli importi della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, nei seguenti casi: “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente”.
-
Chiarimento n. 2
Domanda:"Salve, In riferimento al DGUE, chiedo conferma se la parte IV "Criteri di selezione" (sezione alfa o sezioni da A a D) e la parte V "riduzione del numero dei candidati qualificati" sono da compilare necessariamente o non sono richiesti per il suddetto bando di gara. Grazie."
-
Risposta:
Quanto alla sezione α “INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE”, contenuta nella Parte IV “Criteri di selezione” del DGUE, si precisa che non è richiesta la compilazione, tenuto conto che la documentazione di gara non prevede tale possibilità.
Con riferimento alle sezioni da A a D della Parte IV “Criteri di selezione” del DGUE, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 5.1 del Disciplinare di gara è richiesta la compilazione della sola sezione A “IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)”, in quanto la Federazione non ha richiesto gli ulteriori criteri di selezione indicati nelle sezioni B, C, e D (si vedano gli articoli 5.2 e 5.3 del Disciplinare di gara).
Da ultimo, si precisa che la compilazione della Parte V “Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)” del DGUE non è richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara.
-
Chiarimento n. 3
Domanda:"Salve, in riferimento alla garanzia provvisoria (di cui al punto 8) del disciplinare di gara, alla pagina 11 di 24 viene specificato che, per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice appalti, il concorrente dichiara il possesso dei requisiti nella domanda di partecipazione. Potreste gentilmente indicarci dove aggiungerlo? Non c'è uno spazio specifico per questa voce nel fac-simile della domanda. Trattandosi, nel dettaglio, di una media impresa, è necessaria obbligatoriamente anche la certificazione UNI CEI ISO 9000 per la riduzione al 50% della garanzia? O è sufficiente rientrare nella categoria di micro, piccole o medie imprese? Grazie."
-
Risposta:
L’operatore economico potrà dichiarare – consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 – di essere una microimpresa, piccola o media impresa direttamente compilando la Parte II “Informazioni sull’operatore economico”, sezione A “INFORMAZIONE SULL’OPERATORE ECONOMICO” del DGUE.
Il concorrente potrà dichiarare il possesso delle certificazioni di qualità nella domanda di partecipazione.
Al fine di beneficiare delle riduzioni della garanzia provvisoria previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice Appalti, si precisa che il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 - che riduce del 50% l’importo della garanzia provvisoria - è un’ipotesi distinta ed alternativa dalla riduzione della garanzia (sempre del 50%) prevista nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese (si veda articolo 93, comma 7,D.lgs. 50/2016).
-
Chiarimento n. 4
Domanda:"Salve, vorremmo gentilmente un chiarimento in riferimento alla richiesta di firma digitale da apporre sulla documentazione, poiché siamo una società estera ed il nostro rappresentante legale non ne è in possesso. Grazie"
-
Risposta:
Si precisa che ai sensi dell’articolo 10 del Disciplinare di gara, “L’offerta ed il DGUE devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata”. Pertanto, qualora l’operatore economico non ne sia in possesso, questi dovrà necessariamente provvedere all’attivazione di una firma digitale, rivolgendosi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e autorizzati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).